Le sanzioni per Pasqua
Le sanzioni per Pasqua
Chi non rispetta le misure restrittive varate dal governo per contrastare l’epidemia di coronavirus va incontro a delle sanzioni, che cambiano da caso a caso. In generale, a meno che non si stia parlando di un reato (come lo è la violazione del periodo di isolamento per i soggetti positivi, per esempio) si va incontro a una sanzione amministrativa che può andare dai 400 ai 3.000 euro. Tuttavia, l’importo può diminuire se si paga entro cinque giorni, esattamente come avviene per le multe che si possono prendere infrangendo il codice stradale. Con l’avvicinarsi del weekend di Pasqua e del lunedì di Pasquetta il governo ha annunciato che aumenteranno i controlli per verificare che tutti i cittadini rispettino le regole anti-contagio nei tre giorni di zona rossa.
Quali sono i comportamenti sanzionabili e a quanto ammontano le multe?
Come stabilisce l‘articolo 4 del decreto 19/2020, qualsiasi violazione dei provvedimenti anti-Covid adottati dal governo, a meno che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Tuttavia, si precisa, “se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
Per quanto riguarda le multe, la normativa non è cambiata: chi non rispetta le misure anti-Covid (per esempio non indossando la mascherina, ricevendo in casa propria persone non conviventi in zona rossa o uscendo dalla propria abitazione senza una valida ragione dopo le 22, violando il coprifuoco) rischia di essere sanzionato. Tuttavia, è previsto uno sconto alla multa se questa viene pagata entro cinque giorni. I minimi scendono allora tra i 280 e i
560 euro.
Le sanzioni per gli esercizi commerciali che non rispettano le disposizioni di chiusura o altre norme anti-contagio. In questo caso si può incorrere, oltre che alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche nella chiusura forzata dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione dei comportamenti vietati dalla normativa.
Quando la violazione delle regole è un reato. Ci sono dei casi in cui sono invece previste delle conseguenze penali. La violazione dell’isolamento da parte di una persona positiva al coronavirus, ad esempio, potrebbe far scattare il reato di epidemia colposa per cui è prevista una pena che va dai sei mesi ai tre anni. Chi non rispetta la quarantena (come nel caso di un contatto stretto di positivo), invece, rischia la reclusione da 3 a 18 mesi, oltre al pagamento di un’ammenda dai 500 ai 5.000 euro. Chi viola l’isolamento fiduciario, invece, può andare incontro a sanzioni amministrative, ma non penali.
Le dichiarazioni nell’autocertificazione. Un’altra situazione che potrebbe costituire reato è quella in cui si dichiara il falso durante i controlli delle forze dell’ordine. Vediamo un esempio: una persona che esce di casa senza un legittimo motivo in zona rossa può andare incontro a una sanzione amministrativa se ammette l’errore, ma potrebbe anche far scattare il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale se viene sorpresa a mentire (dichiarando per esempio uno spostamento per motivi lavorativi, mentre invece era per andare da un amico e cioè per una situazione vietata). In questo caso la pena può essere quella della reclusione da uno a sei anni.
Ad ogni modo, le violazioni possono essere contestate. Per esempio, tra gli spostamenti consentiti rientrano tutti quelli per “necessità” un concetto che potrebbe però apparire vago e in cui possibilmente rientrano casi sui cui non vige l’accordo generale. Si potrebbe quindi incorrere nella situazione per cui la necessità del singolo non viene riconosciuta come tale dall’agente che effettua i controlli. In questo caso è possibile contestare la sanzione. Ecco cosa si specifica tra le domande frequenti poste sul sito del governo:
In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Mario Pappagallo